La valutazione dei rischi è definita dal D.Lgs. 81/08 ed è intesa come “un processo di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti da pericoli presenti sul luogo di lavoro”
È una misura alla base della sicurezza e della salute sul lavoro con il fine di proteggere la collettività dai rischi associati alle attività lavorative.
A costituire un pericolo può essere “qualsiasi cosa (materiali di lavoro, apparecchiature, metodi o prassi di lavoro) potenzialmente in grado di arrecare danno” e per rischio si intende la “possibilità, elevata o ridotta, che qualcuno possa subire danni a causa di un determinato pericolo”
Tale valutazione costituisce l’adempimento iniziale e principale a cui il datore di lavoro deve fare fronte, al fine di predisporre tutti gli interventi più adeguati in materia di salute e sicurezza del lavoro. Lo scopo principale è quello di eliminare o ridurre al minimo tutti i rischi esistenti, prevenire gli infortuni e migliorare continuamente,e progressivamente, i livelli di sicurezza sul luogo di lavoro.
Per essere corretta ed efficace deve seguire 4 fasi principali:
- l’identificazione, analizzando dettagliatamente tutti i potenziali pericoli presenti sul luogo di lavoro e la loro gravità
- la valutazione, stabilendo quali sono tutti i potenziali pericoli riscontrati e determinando il loro livello di rischio
- l’attuazione di misure di prevenzione, individuando misure da adottare per prevenire e ridurre quanto più possibile un potenziale rischio
- la gestione e il monitoraggio, verificando l’efficacia delle misure di controllo adottate e valutando i rischi residui, ossia la quota di rischio che rimane nonostante l’applicazione di tutte le misure.
La valutazione dei rischi deve essere effettuata in tutte le realtà produttive aventi anche un solo lavoratore o comunque persona con vincolo di subordinazione (stagista, tirocinante, ragazzi in alternanza scuola lavoro, socio lavoratore, …), indipendentemente dal settore e dalla natura pubblica o privata dell’impresa.
Tale adempimento ricade esclusivamente ed obbligatoriamente in capo al datore di lavoro, senza possibilità di delega, che può richiedere la collaborazione di:
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP, se esterno, che aiuta il datore nella valutazione dei rischi e nella pianificazione delle misure da adottare;
- il Medico Competente, se nominato per la sorveglianza sanitaria obbligatoria , che oltre a contribuire alla valutazione di rischi specifici, predispone il piano di sorveglianza sanitaria;
- il Rappresentante dei Lavoratori – RLS, che dovrà visionare il contenuto della valutazione rischi.
ma può avvalersi anche della collaborazione di addetti alla valutazione e servizi esterni se in azienda non è disponibile personale competente.
A conclusione del processo di valutazione è redatto il relativo Documento di Valutazione dei Rischi – DVR che deve essere presente sul luogo di lavoro cui fa riferimento e deve contenere:
- quali rischi sono stati individuati, valutati e in che modo;
- le misure fin lì prese;
le misure che si intende adottare per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
