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Con il DPR 01/08/2011, n°151 è stato ridefinito l’elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi previsto dal DLGS 139/2006; questo elenco è ora composto da 80 attività. Contestualmente sono stati abrogati il DPR 689/1959; il DPR 37/1998 ed il DM 16/02/1982.

le attività sono individuate da un codice numerico, da 1 a 80, che indica il tipo di attività, ed una categoria specificata da una lettera (A, B e C) che determina il tipo di controllo diverso per le tre categorie in proporzione ai rischi associabili all’attività ed all’esistenza di regole tecniche specifiche per la stessa.

 

La procedura per le attività di Categoria A

Sono ricomprese le attività considerate a basso rischio, ad esempio una autorimessa di superficie minore di 1000 mq.

In questo caso la nuova prevenzione incendi consente di compiere tutti i lavori necessari alla realizzazione dell’autorimessa senza dover richiedere pareri preventivi ai Vigili del Fuoco.

Dopo aver realizzato la costruzione, per dare inizio all’attività, è sufficiente inviare ai Vigili del Fuoco il progetto dell’opera e una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con allegata la documentazione che attesti la conformità dell’attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio.

Una volta presentata la documentazione e ottenuta la ricevuta di avvenuta presentazione si  può immediatamente cominciare l’attività. I Vigili del Fuoco effettuano controlli a campione entro 60 giorni e rilasciano, dietro richiesta e in caso di esito positivo,, una copia del verbale della visita tecnica.

 

La procedura per le le attività di Categoria B

L’attività da avviare presenta una media complessità tecnico gestionale, ad esempio una autorimessa con superficie di oltre 1000 mq e fino a 3000, per cui è necessario che il Comando provinciale competente dei Vigili del Fuoco valuti il progetto e si pronunci sulla sua adeguatezza alle norme e alle regole tecniche: entro 60 giorni il Comando darà il parere sull’eventuale adeguatezza dell’opera alle norme antincendio. Dopo aver completato i lavori, per avviare l’attività è sufficiente inviare ai VVF una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con allegata la documentazione che attesti la conformità dell’attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. Dal momento della consegna della ricevuta di avvenuta presentazione si può esercitare immediatamente l’attività. I Vigili del Fuoco effettuano, entro 60 giorni, controlli a campione e rilasciano, dietro richiesta e in caso di esito positivo, una copia del verbale della visita tecnica.

 

La procedura per le le attività di Categoria C

Queste attività, secondo le nuove norme per la prevenzione incendi, presenta alti rischi, ad esempio una autorimessa con superficie di oltre 3000 mq. Per ottenere l’autorizzazione occorre ricevere il parere preventivo di conformità del progetto, che viene rilasciato entro 60 giorni.

Terminati i lavori, va inviata una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con allegata la documentazione che attesti la conformità dell’attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio.

Dal momento della consegna della ricevuta si può esercitare immediatamente l’attività. I Vigili del Fuoco, entro 60 giorni, faranno un sopralluogo per controllare che l’attività rispetti tutte le norme antincendio e, in caso positivo, rilasciano (SOLO IN QUESTO CASO) il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).

Tutte le procedure devono essere redatte da professionisti i quali si devono attenere a tutte le prescrizioni normative in vigore. Le competenze e la professionalità divengono fattori molto rilevanti per ottenere l’autorizzazione spendendo il meno possibile nelle opere necessari per adeguare l’edificio, struttura o attività al nuovo regolamento.