La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è e deve essere prerogativa irrinunciabile di ogni datore di lavoro che si rispetti.
Perseguire questo obiettivo è possibile grazie ad una serie di azioni volte alla riduzione dei rischi connessi ad ogni attività lavorativa per salvaguardare al meglio la salute e la sicurezza di quanti prestano la propria opera all’interno di qualsiasi luogo di lavoro.
La normativa di riferimento è il D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL) che stabilisce regole, procedure e misure preventive volte a rendere più sicura l’attività lavorativa.
DOCUMENTI TECNICI
AGl Consulting Srl elabora fornendosi di tecnici interni con decennale esperienza nel settore ogni documento tecnico previsto dalla normativa. Ci occupiamo noi di tutto: dal sopralluogo, all’analisi dettagliata dei rischi (anche con supporto di strumentazione) alla realizzazione.
DVR
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve essere redatto dal datore di lavoro di un’azienda al fine di valutare i rischi specifici cui i lavoratori sono esposti ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
In merito al DVR, il Gruppo Maurizi effettua:
- Acquisizione informazioni tramite sopralluogo c/o il cliente
- Valutazione dei rischi e redazione del DVR e supporto all’ottimizzazione dei processi aziendali;
- Procedura di data certa
- Consegna e illustrazione del DVR
- Indicazione di eventuali adempimenti da seguire fornendo supporto alla risoluzione delle criticità e assistenza e know-how per consentire il rispetto delle periodicità normative
DUVRI
Il Testo Unico prevede la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) da parte dell’azienda committente in caso di presenza contemporanea e nello stesso ambiente di lavoro di lavoratori di ditte diverse.
La predisposizione di tale documento, ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. è utile per la promozione della cooperazione e del coordinamento con imprese terze o lavoratori autonomi, operanti presso il sito del datore di lavoro committente, per affidamento di lavori, servizi e forniture.
PEE
Il Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE) deve essere redatto in aziende con un numero di lavoratori superiore a 10 o soggette a rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (CPI) da parte dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e del Decreto 3 settembre 2021, relativo ai criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro.
Grazie all’esperienza maturata negli anni i nostri tecnici vi aiuteranno anche nell’organizzazione di prove di evacuazione al fine di testare le procedure di emergenza da seguire in caso di emergenza dovuta alle più svariate cause (incendio, terremoto, alluvione).
PSC
Il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. prevede la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) in caso di presenza di più ditte esecutrici nello stesso cantiere.
ll piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare e alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, per la prevenzione o riduzione dei rischi per la sicurezza e garantire la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’allegato XI, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’allegato XV.
POS
Il Testo Unico Sicurezza prevede che le aziende affidatarie ed esecutrici che svolgono l’attività in uno stesso cantiere redigano il Piano Operativo di Sicurezza (POS) secondo i contenuti indicati nell’art. 89 comma 1 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
PIMUS
Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (PIMUS) è un documento da redigere in attività di cantiere in caso di utilizzo di ponteggi con conseguente lavoro in quota secondo i contenuti previsti dall’Allegato XXII del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
Gruppo Maurizi può inoltre dare assistenza alla predisposizione del progetto del ponteggio, a firma di tecnico abilitato, e ai relativi adempimenti annessi.
L’obbligo di conservazione dei documenti
Tutta la documentazione elaborata per la sicurezza sul lavoro deve essere conservata in azienda per un periodo non inferiore ai cinque anni, in modo da poter avere una traccia storica di tutte le azioni effettuate in materia di prevenzione e protezione. La documentazione può essere mantenuta su supporto cartaceo o elettronico, ma deve essere comunque disponibile per la consultazione in caso di visite ispettive.
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DOCUMENTI TECNICI

FORMAZIONE

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